TAEG: l’erronea indicazione in diminuzione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

TAEG: l’erronea indicazione in diminuzione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento

Il TAEG non rappresenta un tasso d’interesse o una condizione economica del contratto, bensì, un parametro avente funzione informativa.

Più in dettaglio, esso non deriva da una norma primaria ma da disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza bancaria ed è diretto ad esprimere solo in termini percentuali il costo del finanziamento.

Così enucleata la funzione di tale parametro, consegue che laddove vi fosse l’erronea indicazione dello stesso – nella specie in diminuzione – non conseguirebbe una maggiore onerosità del finanziamento, bensì, un’informazione erronea resa al finanziato del suo costo complessivo, così escludendosi l’applicabilità dell’art. 117 comma 6 T.U.B. e della connessa sanzione di nullità ed applicazione del tasso sostitutivo.

In linea di principio ed in coerenza con l’individuata funzione non può escludersi che tale erronea indicazione possa aver comportato un danno per il soggetto finanziato costituito dall’aver riposto affidamento in un TAEG inferiore: occorre, tuttavia, che il soggetto che si assume leso invochi il risarcimento previo adeguato riscontro di tale componente.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Rel. Gallina, con la sentenza n. 7689 del 6 ottobre 2023.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai debitori poiché, relativamente al rilievo in esame, tale allegazione non era stata formulata né con l’opposizione né in sede di conclusioni, sì da non potersi effettuare alcuna delibazione.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

TAEG-ISC: NON È UN ELEMENTO GENETICO ED ESSENZIALE DEL CONTRATTO

SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE BANCARIA

Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 06.10.2023 | n.3916

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/taeg-isc-non-e-un-elemento-genetico-ed-essenziale-del-contratto

MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO

IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE

Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lerrata-o-mancata-indicazione-dellisc-non-e-causa-di-nullita-del-contratto

ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA

INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO

Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa

ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO

NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-non-puo-essere-considerato-quale-elemento-costitutivo-del-contratto

MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB

SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE

Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-divergenza-isc-taeg-non-da-luogo-a-violazione-dellart-117-del-tub?swcfpc=1

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