PROCEDURA ESECUTIVA: SPETTA AL CUSTODE CONSERVARE E GESTIRE IL BENE

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il

 

L’inquadramento giuridico della custodia è stato oggetto di un ampio dibattito e nel tempo si sono superate le teorie che la riconducevano al contratto di deposito o all’istituto della rappresentanza, per lasciare  spazio alle teorie  pubblicistiche che considerano il custode un ausiliario del Giudice (così in motivazione Cass. Sez.Unite 16/5/2013 n. 11830).

Secondo il principio generale espresso dall’art. 67 co. 2 cpc, il custode ha l’obbligo di conservare ed amministrare il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le direttive impartire dal Giudice ed è responsabile penalmente e civilmente.

Le ipotesi di responsabilità penale si individuano negli artt. 334 e 335 cp e sono riferite ai casi di sottrazione o danneggiamento delle cose in custodia, nonché alla violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia e alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice; mentre il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, nel caso di mancata conservazione dei beni oppure quando pur disponendo dei fondi necessari e benchè autorizzato dal Giudice ometta di svolgere l’attività diretta a mantenerli o renderli produttivi.

Il custode è, inoltre, responsabile ai sensi dell’art. 2051 cc del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che non provi il caso fortuito. Tuttavia, tale responsabilità concorre con quella del proprietario che ha mantenuto un potere sulla cosa.

In nessun caso il risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di custodia può essere posto a carico della procedura, in quanto si tratta di un debito personale.

Il custode, terminato l’incarico, deve presentare il conto della gestione con il quale giustificare eventuali spese sostenute.

 

FOCUS

La custodia dura fino alla vendita o all’assegnazione delle cose pignorate ovvero all’estinzione della procedura.

 

Avv. Antonio De Simone

 

PROCEDURA ESECUTIVA: SPETTA AL CUSTODE CONSERVARE E GESTIRE IL BENE - Ex Parte Creditoris