SPESE GIUDIZIALI- OPPOSIZIONE A D.I.: l’opponente vittorioso nella procedura monitoria, ma soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

SPESE GIUDIZIALI- OPPOSIZIONE A D.I.: l’opponente vittorioso nella procedura monitoria, ma soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio

In materia di spese processuali, l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e s.s. c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l’opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria.

Infatti, è stato altresì precisato che (Cass. n. 9587/2015) la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benchè impropriamente rigettando il gravame avverso l’integrale accoglimento dell’opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Orilia – Rel. Criscuolo, con l’ordinanza n. 17137 del 26 maggio 2022.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ CONSIDERARSI SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE GLI VIENE RICONOSCIUTO IL CREDITO INFERIORE

TALE PRINCIPIO SI APPLICA ANCHE NELL’IPOTESI DI RILEVANTE RIDUZIONE CON RICONOSCIMENTO DI UNA MINIMA SOMMA

MASSIMA

La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.

Sentenza | Corte d’Appello L’Aquila Pres. Iannaccone – Rel. Cimini | 31.07.2021 | n.1092

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-il-creditore-non-puo-considerarsi-soccombente-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-se-gli-viene-riconosciuto-il-credito-inferiore

OPPOSIZIONE A DI – SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ MAI ESSERE CONDANNATO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI UNA MINOR SOMMA

IN TALI IPOTESI NON È MAI SOCCOMBENTE

MASSIMA

Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.

Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-di-spese-giudiziali-il-creditore-non-puo-mai-essere-condannato-in-caso-di-riconoscimento-di-una-minor-somma    

SPESE PROCESSUALI – OPPOSIZIONE A DI: IL CREDITORE OPPOSTO NON PUÒ MAI ESSERE CONSIDERATO SOCCOMBENTE

TANTO ANCHE IN IPOTESI DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO CON CONDANNA AL PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA

MASSIMA

In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all’art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev’essere compiuta in rapporto all’esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Mercolino | 23.02.2024 | n.4860

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-processuali-opposizione-a-di-il-creditore-opposto-non-puo-mai-essere-considerato-soccombente? 

SPESE GIUDIZIALI: NON È SOCCOMBENTE IL CREDITORE CHE SUBISCE UNA RIDUZIONE DELLA SOMMA ORIGINARIAMENTE RICHIESTA

LA PARZIALE FONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA NON PUÒ MAI COMPORTARE LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

MASSIMA

In tema di spese giudiziali, la riduzione, pur sensibile, della somma originariamente richiesta non consente di configurare in capo al creditore una posizione di soccombenza, come questa Corte ha già affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di accoglimento parziale, quand’anche in misura minima, della domanda monitoria.

Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, introdotto dalla società, infatti, instaura un giudizio a cognizione piena, che verte sulla fondatezza della pretesa creditoria. Ed è proprio tale pretesa che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere e tale pretesa è stata riconosciuta, seppure in misura inferiore a quella richiesta con la cartella opposta.

Ordinanza | Cass. civ., Sez. lavoro, Pres. Mancino – Rel. Cerulo | 01.08.2023 | n.23434

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-non-e-soccombente-il-creditore-che-subisce-una-riduzione-della-somma-originariamente-richiesta?

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