SPESE GIUDIZIALI: non è soccombente il creditore che subisce una riduzione della somma originariamente richiesta
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
In tema di spese giudiziali, la riduzione, pur sensibile, della somma originariamente richiesta non consente di configurare in capo al creditore una posizione di soccombenza, come questa Corte ha già affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di accoglimento parziale, quand’anche in misura minima, della domanda monitoria.
Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, introdotto dalla società, infatti, instaura un giudizio a cognizione piena, che verte sulla fondatezza della pretesa creditoria. Ed è proprio tale pretesa che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere e tale pretesa è stata riconosciuta, seppure in misura inferiore a quella richiesta con la cartella opposta.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Mancino – Rel. Cerulo, con l’ordinanza n. 23434 dell’1 agosto 2023.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ CONSIDERARSI SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE GLI VIENE RICONOSCIUTO IL CREDITO INFERIORE
TALE PRINCIPIO SI APPLICA ANCHE NELL’IPOTESI DI RILEVANTE RIDUZIONE CON RICONOSCIMENTO DI UNA MINIMA SOMMA
MASSIMA
La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.
Sentenza | Corte d’Appello L’Aquila Pres. Iannaccone – Rel. Cimini | 31.07.2021 | n.1092
OPPOSIZIONE A DI – SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ MAI ESSERE CONDANNATO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI UNA MINOR SOMMA
IN TALI IPOTESI NON È MAI SOCCOMBENTE
MASSIMA
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854
SPESE PROCESSUALI – OPPOSIZIONE A DI: IL CREDITORE OPPOSTO NON PUÒ MAI ESSERE CONSIDERATO SOCCOMBENTE
TANTO ANCHE IN IPOTESI DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO CON CONDANNA AL PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
MASSIMA
In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all’art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev’essere compiuta in rapporto all’esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Mercolino | 23.02.2024 | n.4860