SPESE GIUDIZIALI: i nuovi parametri ex D.M. 55/14 si applicano in caso di liquidazione giudiziale successiva all’entrata in vigore del predetto decreto
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
I nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/14 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese intervenga successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quella data non abbia ancora completato la propria opera professionale, ancorché la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Doronzo- Rel. Riverso, con l’ordinanza n. 32093 del 20 novembre 2023, con la quale è stato accolto il primo motivo di ricorso che deduceva la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 28, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello di Napoli applicato le tariffe professionali di cui al D.M. n. 140 del 2012, nonostante la sentenza di primo grado fosse stata depositata in data 6 giugno 2017, perciò sotto la vigenza del D.M. n. 55 del 2014.
Alla luce del principio già menzionato, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquidato le spese giudiziali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GIUDIZIALI – COMPENSI PROFESSIONALI: I NUOVI PARAMETRI SONO IMMEDIATAMENTE OPERATIVI
LA LIQUIDAZIONE VA EFFETTUATA CON DM 147/2022 ANCHE SE LA PRESTAZIONE È INIZIATA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres.- Rel Ferrero | 20.12.2022 | n.4019
SPESE GIUDIZIALI: L’OPERATIVITÀ DEI NUOVI PARAMETRI
IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ANCHE SE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE È INIZIATA CON VECCHIA DISCIPLINA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Scrima | 13.07.2021 | n.19989
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-loperativita-dei-nuovi-parametri
SPESE PROCESSUALI: LA CONDANNA AL PAGAMENTO DEVE ESSERE IMPUTATA ALLA PARTE CONCRETAMENTE SOCCOMBENTE
LA CONDANNA PUÒ ESSERE ESTESA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale Milano, Giudice Federico Salmeri | 12.01.2021 |