SPESE GIUDIZIALI DEL TERZO: la parte che lo chiama in causa deve rifonderle se questa è infondata o arbitraria
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
E’ inammissibile il reclamo al collegio avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Morlini, con l’ordinanza del 20 febbraio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE DEVE RISPETTARE I “MINIMI”
I PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. N. 55 DEL 2014 SONO INDEROGABILI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Grasso | 31.08.2018 | n.21487
OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN DISPOSITIVO
IL PROVVEDIMENTO È EMENDABILE SOLO CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE
Sentenza | Cass. civ. sez. Unite, Rel. Armano, Pres. Mammone | 21.06.2018 | n.16415
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE HA L’ONERE DI DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE
OCCORRE CONSENTIRE, ATTRAVERSO IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ, L’ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DELLA LIQUIDAZIONE A REGIME MINIMI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Amendola – Rel. Vincenti | 06.06.2017 | n.14038