SOVRAINDEBITAMENTO: possibile la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre il termine annuale
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Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Il giudizio di meritevolezza è notoriamente un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Acierno – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 22291 del 15 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: CREDITI PRELATIZI DILAZIONABILI ANCHE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE
IN ANALOGIA CON IL CONCORDATO, NON V’È LIMITE ALLA DILAZIONE PURCHÉ I CREDITORI POSSANO ESPRIMERSI SULLA PROPOSTA
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Terrusi | 03.07.2019 | n.17834
SOVRAINDEBITAMENTO: SI ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO IN CINQUE ANNI
È POSSIBILE ANCHE ANDARE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE PREVISTO DALL’ART. 8, QUARTO COMMA, LEGGE N. 3/2012.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Valitutti – Rel. Terrusi | 20.08.2020 | n.17391