SOVRAINDEBITAMENTO: non censurabile in Cassazione il decreto di rigetto del reclamo per inammissibilità del piano
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della L. n. 3 del 2012, non precludendo a quest’ultimo – benché nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione ex art. 111, co. 7 Cost.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte, Pres. Didone – Rel. Vella, con l’ordinanza n. 34104 del 19.12.2019.
La pronuncia origina dal ricorso promosso da alcuni debitori “sovraindebitati” avverso il provvedimento reiettivo del reclamo che gli stessi avevano formulato contro il decreto del giudice monocratico che aveva dichiarato inammissibile la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della segnalazione dell’Organismo di composizione della crisi circa il mancato invio della documentazione necessaria alla redazione del piano, nonostante fosse decorso oltre un anno dalla nomina del medesimo professionista.
I ricorrenti hanno censurato la decisione del tribunale collegiale formulando tre motivi di ricorso e, sollevando, altresì, due questioni di legittimità costituzionale.
Motivi che, tuttavia, non sono stati vagliati dalla Suprema Corte, stante il preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., per difetto dei caratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato.
Gli Ermellini hanno evidenziato di essersi già più volte espressi in senso conforme, affermando il principio per cui il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore (art. 12 bis e ss. L. 2/2012), non precludendo a quest’ultimo di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione.
Invero, analogo principio era stato espresso dalla Suprema Corte anche nell’ambito dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (nella forma di cui agli art. 10 e ss. L. 3/2012), con riguardo al decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ne abbia dichiarato l’inammissibilità.
I due ambiti sono pressoché sovrapponibili.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Per completezza di disamina va segnalato che la Suprema Corte ha recentemente precisato che l’orientamento (ormai consolidato) di cui sopra va più correttamente “confinato” a quei ricorsi che abbiano ad oggetto provvedimenti di diniego all’apertura della procedura, non potendo essere traslato automaticamente alla fase dell’omologazione.
In particolare, Cass. civ., 3 luglio 2019 n. 17834 ha confermato che il discrimen tra ammissibilità ed inammissibilità del ricorso straordinario risiede semmai nella corretta individuazione della fase processuale in cui sia stato adottato il provvedimento oggetto di ricorso:
– quella “preliminare” di “apertura” del procedimento, in cui i provvedimenti conservano la natura provvisoria e revocabile, non incidono definitivamente su diritti soggettivi e, comunque, in caso di diniego non precludono la presentazione di nuova istanza;
– quella, successiva, di “omologazione”, il cui carattere contenzioso e l’incidenza su diritti soggettivi lascia alle parti “soccombenti” margine di ricorribilità straordinaria ex art. 111, co. 7 Cost. per dolersi delle “violazioni di legge”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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