SOVRAINDEBITAMENTO: la pendenza della procedura non preclude di agire in via monitoria

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

SOVRAINDEBITAMENTO: la pendenza della procedura non preclude di agire in via monitoria

Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovanna Maschio del Foro di Treviso

La procedura di sovraindebitamento ex artt. 6 e segg. l. n. 3/12 influisce sulla possibilità di introdurre azioni esecutive ma non sull’ammissibilità e sulla proponibilità di giudizi di cognizione, né preclude di agire in via monitoria. Pertanto, il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda di sospensione del giudizio monitorio, giustificata sulla pendenza della già menzionata procedura di sovraindebitamento.

Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace, con la sentenza n. 1950 del 09 settembre 2022.

Accadeva che una società debitrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale il Tribunale aveva intimato il pagamento in favore della banca della somma dovuta a titolo di rate insolute e capitale residuo, relativi a un finanziamento industriale, e a titolo di scoperto sul conto corrente, oltre interessi, deducendo, tra le altre, l’improcedibilità/estinzione della procedura esecutiva in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la pendenza della procedura di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 influisse sulla possibilità di introdurre azioni esecutive ma non sull’ammissibilità/proponibilità dei giudizi di cognizione e di quelli monitori.

La società debitrice impugnava la decisione affermando che il decreto ingiuntivo costituisse un provvedimento propedeutico all’esecuzione che giustificava, dunque, la sospensione del procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 295 e.p.c. in attesa della definizione della procedura di sovraindebitamento.

La Corte d’Appello, sulla base del principio di diritto supra esposto, ha ritenuto invece che la domanda di sospensione del giudizio, in pendenza della procedura di sovraindebitamento predetta, sia stata correttamente rigettata dal Tribunale, dal momento che tale procedura influisce sulla possibilità di introdurre azioni esecutive ma non sull’ammissibilità e sulla proponibilità di giudizi di cognizione, né preclude di agire in via monitoria.

I giudici di secondo grado, inoltre, hanno precisato che la documentazione prodotta non aveva provato nemmeno che tale procedura fosse pendente, risultando soltanto la nomina di un organismo di composizione della crisi ma nessun altro provvedimento successivo.

Per tali motivi, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite in favore della banca e del pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto di appello.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

SOVRAINDEBITAMENTO: IL CREDITORE FONDIARIO NON PUÒ PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA

LO SPECIALE PRIVILEGIO NON OPERA NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012

Decreto | Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno | 26.02.2021 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-il-creditore-fondiario-non-puo-proseguire-lazione-esecutiva

SOVRAINDEBITAMENTO: COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

VIENE MENO L’INTERESSE AD AGIRE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO

Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Onorario, dott.ssa Rossana Ciccone | 11.01.2021 | n.1

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-comporta-la-cessazione-della-materia-del-contendere-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo

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