SOCIETÀ IN HOUSE: deve sussistere anche il requisito della natura esclusivamente pubblica dei soci

Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese

Testo massima

Ai fini della qualificazione della società come “in house”, in quanto tale sottratta al fallimento, deve sussistere anche il requisito della natura esclusivamente pubblica dei soci. 
Non può qualificarsi “in house” la società, se pur totalmente partecipata da enti pubblici, il cui statuto non presenti alcuna disposizione che impedisca il trasferimento delle azioni a privati. Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Est. Di Giorgio, nell’ordinanza del 06 maggio 2015, nell’ambito dell’indagine sulla ricorrenza del presupposto di cui all’art. 1 L.Fall. per poter far luogo alla dichiarazione di fallimento.  In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, ritenuto di dover verificare preliminarmente che la società resistente sia un imprenditore commerciale privato e non un ente pubblico, muove il proprio esame dalla interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2013. Con detta sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di cristallizzare i connotati di tale figura societaria, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi, e che si individuano nei seguenti requisiti: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Il Tribunale di Napoli Nord, nel precisare come tali requisiti debbano sussistano tutti contemporaneamente, evidenzia, altresì, come nel caso di specie, non risulti sussistere, in capo alla SOCIETA’ il requisito della natura esclusivamente pubblica dei soci.  Viene rilevato, infatti, come lo statuto della SOCIETA’, pur prevedendo all’art. 6 che la società fosse partecipata per intero da socio pubblico, non presentasse alcuna disposizione che impedisca il trasferimento delle azioni a privati, laddove, invece, la Suprema Corte (S.U. citate) ha avuto modo di precisare che, affinchè tale requisito sia soddisfatto, è necessario che lo statuto dell’ente “inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari”.  Sul punto, viene richiamata, anche la giurisprudenza amministrativa (da ultimo C.d.S. 1181/2014, ma anche 7092/2010 ed 8970/2009) e quanto affermato in merito alla necessità di una consacrazione formale, a livello statutario, del divieto di ingresso di privati all’interno della compagine sociale. Ebbene, il Tribunale di Napoli Nord rileva come, nel caso di specie, l’assenza a livello statutario del divieto formale di cessione ai privati delle partecipazioni societarie non avrebbe di fatto impedito le ordinarie forme di circolazione delle azioni nominative.  Per tali ragioni, il Tribunale, ritenuto assorbente rispetto alla verifica degli ulteriori due il difetto di tale requisito, conclude affermando come la società non possa qualificarsi in house e per i motivi sopra esposti debba considerarsi soggetta al fallimento. 

Testo del provvedimento

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