SOCIETÀ IN ACCOMANDITA: non è causa di esclusione il percepimento di bonifici per il socio accomandatario che lavora a tempo pieno

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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA: non è causa di esclusione il percepimento di bonifici per il socio accomandatario che lavora a tempo pieno

Provvedimento segnalato e massimizzato dall’Avv. Michele Sgarbossa e dal dott. Andrea Laviola

Se il socio accomandatario svolge a tempo pieno il proprio lavoro senza ricevere uno stipendio, il percepimento di alcuni bonifici non costituisce circostanza idonea a legittimarne l’esclusione, considerato altresì che il socio accomandatario ha facoltà di gestire le somme per finalità sociali senza particolari vincoli. Laddove la delibera di esclusione divenisse efficace, si avrebbe una lesione della posizione gestoria dell’accomandatario tale da legittimare la sussistenza del periculum in mora.

Ai sensi dell’art. 2320 co. 3 c.c. il socio accomandante ha solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza mediante la consultazione dei libri e degli altri documenti della società. Quindi, l’accomandante può verificare la regolarità della gestione sociale solo al termine dell’annualità, non potendo esercitare tale gestione nel periodo intermedio.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Padova, Giudice Luca Marani, con l’ordinanza del 09.08.2019.

 

 

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