RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione del contratto di c/c su cui si fonda la pretesa restituzione determina il rigetto della domanda.

Pubblicato il da Avv. Camilla Perone Pacifico

Testo massima

 Ai fini dell’accertamento e della declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione di contratti bancari, dell’applicazione di interessi superiori al tasso soglia e della commissione di massimo scoperto, in difetto della produzione dei contratti di conto corrente, la domanda di restituzione non può trovare accoglimento per difetto della prova. Ad affermare tali principi è stato il Tribunale di Savona in persona dott. Alberto Princiotta con la sentenza n. 861 pronunziata in data 02/06/2014, nell’ambito di un giudizio proposto da una società al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi e di capitalizzazione di svariati contratti bancari e la condanna della convenuta a restituire quanto indebitamente percepito a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, dell’applicazione di interessi superiori al tasso soglia e della commissione di massimo scoperto. Tuttavia, come rilevato dal Giudice, la società attrice non aveva prodotto copia dei contratti di conto corrente oggetto di causa e, quindi, non aveva provato che i rapporti bancari in questione fossero stati regolati in difformità dagli accordi pattuiti e fossero stati, quindi, illegittimamente applicati interessi in difformità degli accordi con indebita applicazione della commissione di massimo scoperto. Il Tribunale osserva, poi, come la società, pur sostenendo che la convenuta non avesse “reso disponibili il contratto istitutivo e o la lettera contratto” dei rapporti in questione, avesse contraddittoriamente affermato che “nel contratto in esame nulla è stato previsto circa l’antergazione e o postergazione dei c.d. giorni di valuta” e che “sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente”, dimostrando di essere in possesso dei contratti che, pure non ha prodotto a sostegno delle argomentazioni sostenute. Ebbene, il Tribunale di Savona, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, richiamando pronunzie conformi (Tribunale Bari, Sez II 02/12/2008 e Tribunale Roma, Sez. VIII 01/04/2010) ha statuito che, in difetto delle produzioni documentali poste a fondamento della richiesta di restituzione dell’indebito, la domanda non può che essere rigettata poiché generica e non provata sui fatti costitutivi del diritto azionato. Alla luce di ciò, il Giudice, ritenuto, altresì, che sulla scorta della documentazione presente agli atti ed, in particolare, della indagine peritale disposta, gli addebiti effettuati non superassero il tasso soglia, ha rigettato la domanda attorea e liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza. In tal senso, si segnala altresì la pronunzia del Tribunale di Bari, nella persona del dott. Francesco Agnino, con la quale, in tema di distribuzione dell’onere della prova nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha statuito che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e “si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l’azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.”  La sentenza in commento si contraddistingue per il particolare rigore in tema di onere della prova in quanto è stato evidenziato che l’onere della prova nell’azione di ripetizione di indebito è a carico del correntista attore.

Testo del provvedimento

RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione del contratto di c/c su cui si fonda la pretesa restituzione determina il rigetto della domanda. - Ex Parte Creditoris