RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile se il conto corrente è ancora aperto

Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il

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dall’Avv. Anastasia Formichetti del Foro di Roma

La domanda di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti in quanto usurari è inammissibile se il conto corrente risulti ancora aperto, giacché la mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art.2033 cc.

È manifestamente infondata la domanda di ripetizione che non rechi specificamente i pagamenti asseritamente effettuati, né la specifica contestazione in ordine alla misura, al tempo ed alle modalità dell’eventuale superamento del tasso soglia degli interessi. Una tale laconicità e vaghezza non può essere eterointegrata con il rinvio puro e semplice alla perizia di parte eventualmente prodotta, dovendo l’onere di allegazione dei fatti essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia, in persona della Dott.ssa Rossella Pegorari, con l’ordinanza del 9 aprile 2016, resa in un procedimento sommario ex art 702-bis cpc.

Nel caso di specie, una Società correntista, premesso di intrattenere un rapporto di conto corrente bancario ancora in essere con un Istituto di credito, conveniva in giudizio la Banca, dolendosi della applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari, con conseguenziale nullità della relativa clausola ex art. 1815, comma 2 c.c. e diritto alla ripetizione degli stessi, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l’illecita pratica usuraria patita, richiamando genericamente le deduzioni contenute nella perizia di parte allegata.

Si costituiva la Banca resistente, eccependo la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza, l’inammissibilità della domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto, l’infondatezza della domanda e chiedendo la condanna della società ricorrente al risarcimento ex art. 96 cpc per lite temeraria.

Il Tribunale adito ha ritenuto, in primo luogo, inammissibile la domanda di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti (sul presupposto dell’usurarietà), in considerazione del fatto che l’azione fosse stata introdotta a conto corrente ancora aperto. In tale circostanza, infatti, poiché la mera annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, viene a cadere lo stesso presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art. 2033 cc.

Inoltre, stante la laconicità e vaghezza delle deduzioni di parte ricorrente, ha ritenuto la domanda di nullità manifestamente infondata: invero, la difesa della società correntista non aveva specificatamente dedotto né i pagamenti asseritamente effettuati, né contestato alcunché in ordine alla misura, al tempo ed alle modalità dell’eventuale superamento del tasso soglia degli interessi, prospettazione che il giudice laziale ha ritenuto ostativa a qualunque positiva disamina delle doglianze attoree.

Vaghezza e laconicità neppure eterointegrabili mediante il rinvio puro e semplice alla perizia di parte allegata, poiché l’onere di allegazione del fatti deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi, e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nell’elaborato peritale prodotto agli atti.

Valutazione condivisibile, invero, se si pensa che all’onere di allegazione corrisponde – specularmente – l’onere di specifica contestazione da parte della convenuta, che non può essere costretta ad una defatigatoria analisi della perizia per comprendere e contestare puntualmente le tesi argomentative dell’attrice.

Logica conseguenza di tali premesse appare il rigetto della richiesta CTU contabile, in quanto meramente esplorativa in mancanza di qualsivoglia fumus di usurarietà e di materiale probatorio da analizzare “tecnicamente”.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione degli interessi annotati in conto, con conseguente rigetto anche della pretesa risarcitoria ed, attesa la palese infondatezza della domanda, ha comminato alla società ricorrente la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, cpc, aggravando così la già ingente condanna alla rifusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia i seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIPETIZIONE INDEBITO: È
INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA

LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa.htmll

RIPETIZIONE INDEBITO:
INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO

INFONDATE LE DOGLIANZE USURARIE SULLA BASE DEL METODO “ALL INCLUSIVE” PER I RAPPORTI ANTE 2010

Sentenza Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda 26-11-2015 n.3229

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-conto-e-aperto.html

RIPETIZIONE INDEBITO: CORRENTISTA ATTORE DEVE PROVARE LA CHIUSURA DEL CONTO

IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA

Sentenza Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Valeria Castaldo 16-02-2016 n.54

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-correntista-attore-deve-provare-la-chiusura-del-conto.html

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