RICORSO PER CASSAZIONE: contro la decisione sul reclamo alla sentenza di fallimento, il termine decorre dalla notificazione del cancelliere

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

RICORSO PER CASSAZIONE: contro la decisione sul reclamo alla sentenza di fallimento, il termine decorre dalla notificazione del cancelliere

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sul reclamo, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione è ancorato dalla L. Fall., art. 18, comma 14, alla notificazione a cura della cancelleria.

Per orientamento costante, difatti, in considerazione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione è assicurata anche dalla trasmissione che di esso abbia eseguito il cancelliere a norma della L.Fall., art. 18, comma 13, mediante posta elettronica certificata, per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45 disp. att. c.p.c. (dovuta al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012): ciò perchè questa novella ha imposto la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento.

Nè vi è di ostacolo il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. L.Fall.: la norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali -di carattere derogatorio e speciale- in base alle quali la notificazione va eseguita dalla cancelleria, tra le quali si colloca appunto la L.Fall., art. 18 (tra varie, Cass. n. 23575/2017; n. 26872/18; n. 27685/18; n. 7535/23).

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Perrino, con l’ordinanza n. 35090 del 14 dicembre 2023.

Il caso originava dalla Corte d’appello che accoglieva il reclamo proposto dalla ricorrente e dal socio accomandatario in proprio contro la sentenza del Tribunale dichiarativa del loro fallimento.

A fondamento della decisione la corte reputava ammissibile il concordato di gruppo proposto dalla società ed esclusa la frode che era stata affermata in primo grado quanto al pagamento dei professionisti, dovuto in prededuzione e onorato direttamente dalla ricorrente, debitrice della società in concordato; a questo pagamento era stata riconosciuta natura di atto di liberalità e, comunque, alle prestazioni dei professionisti natura di atti di ordinaria amministrazione, in relazione ai quali il compenso si era ritenuto rispondente ai parametri di pertinenza e proporzionalità.

La corte stabiliva inoltre che il valore dell’immobile offerto in concordato era capiente per il pagamento di tutti i privilegiati.

La corte accoglieva altresì il reclamo contro la decisione di primo grado nella parte in cui si era escluso, ai fini della considerazione del piano e della proposta, l’immobile di proprietà dei soci illimitatamente responsabili, oggetto di una cessione limitata alla “misura dei due terzi”, ma aveva comunque affermato che il bene in questione non recava alcuna utilità ai creditori sociali, perchè gravato di prelazioni reali.

La Suprema Corte, con sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso che era stato proposto dal Fallimento di società e socio contro la pronuncia del giudice del reclamo.

In esito a questa sentenza entrambe le parti riassumevano il giudizio e la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, rigettava il reclamo proposto dalla società e socio contro la sentenza dichiarativa del fallimento.

Contro questa sentenza la società e soci hanno proposto ricorso per ottenerne la cassazione, affidandolo a tre motivi, cui il solo Fallimento ha replicato con controricorso.

La Suprema Corte, in ossequio al principio di diritto già menzionato, ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, perché non era stato rispettato il termine di trenta giorni per proporlo, essendo la decorrenza del medesimo iniziata dalla comunicazione/notificazione della sentenza impugnata eseguita dalla cancelleria il 10 gennaio 2019, di modo che alla data di notificazione del ricorso, risalente all’11 marzo 2019, esso era ormai spirato.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese hanno seguito la soccombenza.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

SOVRAINDEBITAMENTO: LA DECISIONE SUL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO È IMPUGNABILE CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

L’INTERESSE GIURIDICAMENTE TUTELATO DEL CREDITORE SUSSISTE GIÀ AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Caiazzo | 26.07.2023 | n.22616

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-decisione-sul-reclamo-avverso-il-decreto-di-apertura-della-liquidazione-del-patrimonio-e-impugnabile-con-ricorso-straordinario-per-cassazione

OMOLOGA SOVRAINDEBITAMENTO: AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO RECLAMO PROPOSTO AVVERSO RIGETTO ISTANZA DI OMOLOGA

È PROVVEDIMENTO DOTATO DEL REQUISITO DELLA DEFINITIVITÀ E DELLA DECISORIETÀ

Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca- Rel. Porreca | 24.11.2021 | n.36495

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/omologa-sovraindebitamento-ammissibile-il-ricorso-per-cassazione-contro-reclamo-proposto-avverso-rigetto-istanza-di-omologa

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