RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: creditore autorizzato dal Tribunale di Mantova
Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti
Testo massima
Segnalato dall’Avv. Luca Ludini del foro di RomaIl Tribunale di Mantova, dott.ssa Laura De Simone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., così come novellato dalla L. n. 132/2015, ha autorizzato, con decreto depositato in data 15.12.2015, la banca creditrice a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati dell’anagrafe tributaria tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione. Riscontrata preliminarmente “la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell’istante, l’efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c., nonché il decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c.“, il Tribunale ha poi motivato l’accoglimento dell’istanza della banca creditrice richiamando il disposto dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., tenuto conto del fatto che l’art. 492 bis c.p.c. consenta l’accesso diretto alle banche dati al solo Ufficiale Giudiziario. Invero, ai sensi del richiamato art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., “quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute“. L’ulteriore rilievo, di natura fattuale, attiene poi all’accertata inidoneità delle strutture tecnologiche a disposizione a consentire l’accesso diretto alle banche dati all’Ufficiale Giudiziario, atteso che “per il Tribunale di Mantova, il Dirigente Unep, su espressa richiesta di questo giudice, ha chiarito per iscritto che all’attualità solo i funzionari UNEP, e non gli ufficiali giudiziari, sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità“. In considerazione di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che trovasse applicazione “la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 155 quinquies, come novellato dalla L.n.132/2015″, autorizzando l’accesso diretto del creditore, competendo poi al procuratore che li riceve, gestirli “nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza già previste per tutti i dati sensibili delle parti“.
Testo del provvedimento