REVOCATORIA: l’azione può essere esperita anche a tutela di un credito “eventuale”

Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il

REVOCATORIA: l’azione può essere esperita anche a tutela di un credito “eventuale”

Presupposto per il promovimento dell’azione revocatoria, essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che mira a tutelare il creditore contro gli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore allo scopo di dismettere il proprio patrimonio, è innanzitutto l’esistenza di un credito a tutela del quale agire.

Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Pertanto, nel caso di specie, è del tutto indifferente che il decreto ingiuntivo ad oggetto della controversia sia o meno divenuto definitivo, ovvero che il relativo giudizio di opposizione sia ancora pendente o meno.

Questi i principi affermati dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, con la sentenza n. 579 dell’8 luglio 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

REVOCATORIA ORDINARIA: l’atto gratuito successivo al sorgere del credito è suscettibile dell’azione ex art. 2901 c.c.
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993

REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124

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