RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: il caso della mancata rinnovazione dell’ipoteca dopo il ventennio
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell’ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell’obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente.
Siffatta responsabilità del difensore assume, invero, carattere assorbente rispetto a questioni non di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Cigna con l’ordinanza n 12127 del 22 giugno 2020.
In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul caso in cui una società aveva chiesto il riconoscimento del risarcimento danni subito per effetto della condotta professionale di un avvocato, che, a fronte di ventidue effetti cambiari, aveva lasciato scadere dopo il ventennio la garanzia ipotecaria ed il credito era stato degradato a chirografario.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’esistenza di concorso di colpa tra l’avvocato e la società che avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria.
Tale decisione era stata impugnata dal cliente, in quanto il Tribunale erroneamente aveva ritenuto sussistente un concorso di colpa della società, senza che ne sussistessero le condizioni, tenuto altresì conto della circostanza che siffatto concorso non era stato in alcun modo prospettato, poiché l’avvocato aveva solo negato gli addebiti per responsabilità professionale mossi a suo danno.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, riconoscendo la sola responsabilità dell’avvocato atteso che la mancata rinnovazione integrava una negligente condotta che aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli, non potendosi dubitare del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell’attività esercitata, nella quale deve essere ricompreso l’onere di indicare al cliente la rinnovazione dell’ipoteca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CASO DELL’APPELLO PROPOSTO TARDIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 21.04.2020 |