RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: il Master Servicer può esternalizzare la riscossione a soggetti non vigilati ex art. 106 TUB

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RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: il Master Servicer può esternalizzare la riscossione a soggetti non vigilati ex art. 106 TUB

In materia di legittimazione all’attività di recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, non è in sé illegittima la prassi secondo cui il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato dalla Banca d’Italia grazie all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/1990, si serva di un c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Deve infatti ritenersi consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative, a condizione che al sub-servicer (o special servicer) non sia delegato il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all’art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999 – ossia di tutte quelle competenze che costituiscono garanzia di tenuta del sistema.

Questi i principi resi dal Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi, con la sentenza n. 1616 del 26 ottobre 2023, che ha respinto l’opposizione al precetto promossa dal debitore, che si doleva della carenza di legittimazione in capo alla società incaricata per il recupero del credito cartolarizzato, in quanto non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.

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