RECESSO EX ART. 1845 CC: è valido se sussiste giusta causa
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
L’esercizio legittimo del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente per quanto esercitato validamente ai sensi del 3° comma di cui all’ art.1845 cc presuppone, in rapporto anche con il 1° comma della norma, l’esistenza di una giusta causa.
Tuttavia, per la liquidazione del danno, in difetto del raggiungimento di una prova in tal senso, il Giudice non può che rigettare la domanda se la stessa non è stata offerta.
Né vi può supplire con una liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. che ha natura sussidiaria e non sostitutiva, presupponendo l’esistenza di un danno oggettivamente accertato ed attribuendo al giudice di merito la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno solo quando l’impossibilità di stima esatta sia oggettiva ed incolpevole. Pertanto, il giudice di m-rito può liquidare equitativamente il danno, in quanto abbia previamente accertato l’esistenza del danno stesso, indicando le ragioni del proprio convincimento. (cass. Civ 26051/2020).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Corvino, con la sentenza n. 5491 del 26 maggio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dalla correntista a causa dell’illegittimo recesso unilaterale effettuato dalla Banca relativamente al proprio conto corrente bancario in quanto non provati i danni rispetto ai quali si richiedeva ristoro.
Le spese di giudizio sono state compensante in quanto, pur essendosi la banca resa colpevole della violazione contrattuale dal momento che il recesso era rimasto privo di valide giustificazioni, la domanda attorea non era stata provata e dunque la medesima non poteva che essere rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECESSO CONTO CORRENTE SENZA GIUSTA CAUSA: LEGITTIMO SE PREVISTO CONTRATTUALMENTE
NON SUSSISTE ALCUNA LESIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL CLIENTE
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Guglielmo Manera | 23.10.2018 |
IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |