RECESSO BANCA C.C. IN BONIS : legittimo se esercitato con congruo e ragionevole preavviso
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il
Il diritto di recesso della banca in un conto corrente relativamente ad un rapporto in bonis è legittimo ed insindacabile ove esercitato in modo non abusivo, ossia in maniera da salvaguardare l’interesse dell’altra parte nei limiti in cui ciò non comporti per il recedente un apprezzabile sacrificio.
La manifestazione di recesso inviata con un termine superiore (giorni 39) a quello contrattualmente previsto (giorni 10) integra un congruo e ragionevole preavviso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Pres. Magaletti – Rel. Cassano, con l’ordinanza del 18.04.2016, pronunciandosi su di un reclamo avverso provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
Nel caso di specie, una società intratteneva rapporto di conto corrente di corrispondenza con una Banca, la quale comunicava la volontà di esercitare il proprio diritto di recesso, con conseguente scioglimento di tutti i servizi regolati sul conto.
Il recesso veniva impugnato dalla società correntista in via d’urgenza dinanzi al Tribunale con ricorso, al fine di ottenere il mantenimento o la riapertura del conto corrente di corrispondenza, lamentando l’illegittimità del recesso operato dalla banca in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale essendo arbitrario, inatteso, imprevedibile e del tutto immotivato nonché esercitato in evidente abuso di diritto.
La domanda cautelare veniva accolta dal Giudice Designato, ed il provvedimento veniva reclamato dalla Banca, deducendo l’assenza del fumus boni iuris, mancando qualsivoglia condotta abusiva o censurabile dalla stessa operata nei confronti della correntista.
In particolare l’Istituto di credito sottolineava che il recesso operato non fosse da qualificarsi come improvviso ed inaspettato, in quanto preceduto da un congruo preavviso di 39 giorni, ed inoltre il contratto di conto corrente prevedeva la clausola contrattuale del recesso unilaterale in favore di entrambe le parti in forza della quale “il cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con preavviso di 10 giorni, dal contratto di conto corrente. Resta inteso che in presenza di giusta causa o di un giustificato motivo, ciascuna parte ha, comunque, la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato”.
Il giudice rilevava che nei contratti a prestazione continuata -quale quello in rilievo- il diritto di recesso è conferito ad uno o entrambi i contraenti da un precedente accordo ma può essere riconosciuto anche dalla legge (diritto legale di recesso).
Quando il diritto di recesso non è previsto come rimedio all’inadempimento o per l’onerosità o intollerabilità della prosecuzione del rapporto, e quindi tutela l’interesse obiettivo della parte all’interruzione del rapporto contrattuale (costituendone la causa estintiva ordinaria ove il rapporto sia a tempo indeterminato, come in questo caso), il suo esercizio è rimesso esclusivamente all’autonoma decisione del titolare, salvo il limite generale dei principi di correttezza e buona fede.
L’importanza che il rapporto può avere per la parte nei cui confronti è esercitato, implica che il recesso sia comunicato con congruo preavviso, ma non la pretesa di prosecuzione del rapporto giuridico fino alla apertura di uno nuovo, sostitutivo di quello prossimo alla interruzione, rispondendo al medesimo principio di buona fede anche l’esigenza di evitare, a carico di chi intende sciogliersene, una perpetuazione indeterminata del rapporto obbligatorio.
Il Tribunale di Bari, pertanto, accoglieva il reclamo, ed in riforma dell’ordinanza cautelare, rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c..
Si veda anche:
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Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |