QUERELA DI FALSO: inammissibile se proposta nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La proposizione della querela di falso incidentale e dell’istanza di verificazione sono inammissibili nel corso del procedimento cautelare, atteso che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà. La sede naturale per proporre la querela di falso è il giudizio di merito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Chiosi, con l’ordinanza del 17.04.2019.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., una società ha richiesto la cancellazione della segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria (CAI) effettuata dall’istituto di credito, in relazione ad un assegno bancario, lamentando l’omessa preventiva comunicazione.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la legittimità della segnalazione in CAI in quanto avvenuta a seguito all’emissione di un assegno senza fondi da parte del cliente-ricorrente a cui era stata tempestivamente comunicata la revoca dell’autorizzazione ad emetterli.
La società, nel corso della prima udienza di discussione, ha contestato le ricevute di ritorno delle comunicazioni prodotte dalla banca in relazione l’autenticità delle sottoscrizioni e ha proposto querela di falso.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha specificato che la sedes naturale per proporre la querela di falso è il giudizio di merito, poiché il legislatore, all’art. 221 cpc, rimette al querelante l’opzione tra la proposizione incidentale e quella principale.
Inoltre, il Giudicante ha rappresentato che sarebbe logicamente incoerente dare ingresso nella fase cautelare urgente a uno strumento, quale appunto la querela di falso, che esige un’attività istruttoria completa e un’attività cognitiva piena.
Invero, non sussiste alcun vulnus delle prerogative difensive della parte che subisce la produzione documentale non autentica o non veritiera, proprio perché il relativo accertamento può essere invocato in un autonomo giudizio di merito
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore della banca resistente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALSITA’ DOCUMENTI – QUERELA DI FALSO – PROPOSIZIONE
IL RIEMPIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO IN MODO NON CONFORME AI PATTI NON È SOGGETTO AL REGIME DELLA QUERELA DI FALSO
Sentenza | Tribunale di Mantova | 22.05.2013 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/falsita-documenti-querela-di-falso-proposizione
QUERELA DI FALSO: VA CONFERMATA NELLA PRIMA UDIENZA SOLO SE PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE
PER LA QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NON È NECESSARIA LA CONFERMA AL GIUDICE INNANZI AL QUALE IL GIUDIZIO È STATO RIASSUNTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 09.01.2014 | n.196