PROVVIGIONE: sorge come conseguenza dell’obbligo alla stipula di una vendita
Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco
Testo massima
Il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. sorge quando sia sorto un obbligo alla stipula di una vendita, di cui siano individuati i termini essenziali, ed il cui inadempimento sia sanzionabile anche solo con il risarcimento del danno (ex art. 1218 c.c.). È quanto espresso dal dott. Claudio Casarano, Giudice del Tribunale di Taranto, che con sentenza n. 902 del 24-03-2014 si è occupato di stabilire quando ricorre l’ “affare” che, ex art. 1755 c.c., fa sorgere il diritto alla provvigione. Il caso di specie trae origine da una proposta irrevocabile di acquisto, che aveva anche il contenuto di un contratto preliminare di acquisto di immobile e non già una semplice opzione. Ed invero, nella proposta di acquisto che l’agenzia faceva sottoscrivere erano indicati, non solo tutti gli elementi identificativi della futura vendita (la data entro la quale sarebbe dovuta avvenire la stipula del rogito, il prezzo e le caratteristiche del bene), ma era anche espressamente prevista la valenza dello stesso contratto come preliminare, essendo inclusa la seguente dicitura: “Conclusione del contratto preliminare. La presente proposta si perfeziona in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore “. Pertanto, spiega il Giudice, alcun rilievo può assumere la difesa della parte che fa leva sul principio di diritto in base al quale la ricorrenza di un semplice negozio preparatorio, quale ad esempio l’opzione, non fa sorgere il diritto alla provvigione, atteso che, in tal caso, solo una delle parti è vincolata alla proposta, mentre l’altra è libera di accettarla o meno. In realtà, il testo contrattuale sottoposto all’attenzione del Tribunale, aveva le caratteristiche di un vero e proprio preliminare sol che fosse seguita la conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dello stesso proponente. In altri termini, avvenuta la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta (preliminare) ad opera del proprietario del bene individuato, l’affare doveva ritenersi concluso per l’agenzia ex art. 1755 c.c., con conseguente diritto alla provvigione. Deve infatti considerarsi, che in virtù del preliminare, sorge l’obbligo della conclusione del definitivo per i contraenti; peraltro sanzionabile con l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.. o, quando non è in concreto possibile, con il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.( equivalente monetario del bene promesso in vendita). Ed infatti: “...Il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. sorge quando sia sorto un obbligo alla stipula di una vendita, di cui siano individuati i termini essenziali, ed il cui inadempimento sia sanzionabile anche solo con il risarcimento del danno ( ex art. 1218 c.c.)…“ In conclusione, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento