PROVE ATIPICHE: l’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa

Pubblicato il da Redazione

Testo massima

Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. 
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. 
Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. Questi sono i principi che si evincono dalla sentenza n. 1622 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del dott. Gianluigi Morlini il 1 dicembre 2014 in materia di prova. La controversia trae origine da un tragico sinistro stradale, nel quale, gli eredi della vittima caduta nello stesso, chiedevano risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la perdita del proprio congiunto, evocando in giudizio il presunto responsabile del sinistro. La causa veniva così istruita con produzioni documentali, anche relative al procedimento penale per omicidio colposo promosso nei confronti del responsabile e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP su conforme richiesta del P.M., nonostante l’opposizione della parte offesa. Orbene, nella fase istruttoria, le parti hanno prodotto documenti comprendenti gli accertamenti ed i verbali delle sommarie informazioni rese dai testimoni oculari alla P.S. nell’immediatezza dei fatti, la consulenza disposta dal P.M., il decreto di archiviazione del GIP, atteso che possono essere ammesse pur essendo prove atipiche. Il Tribunale, ha infatti definito prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, osservando che pur mancando nell’ordinamento civilistico una norma generale come quella prevista nel processo penale (ex art. 189 cpp) che legittimi espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, la giurisprudenza e la dottrina hanno oramai escluso che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativo, tanto da ritenere ammissibili le prove atipiche, atteso che queste “trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie” (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990), oltre che “Detto quindi dell’ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983. Nel caso di specie, ha ritenuto prove atipiche, soggette al prudente apprezzamento del Giudice: gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. Tuttavia, dalla fase istruttoria si è evinto che della scomparsa prematura della vittima non sia responsabile la parte convenuta, e dunque, in merito alla domanda di risarcimento il Giudice, il Tribunale ha concluso con il rigetto della domanda attorea.

Testo del provvedimento

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