PROCESSO TRIBUTARIO: la costituzione tardiva comporta la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio
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Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente, termine che si applica anche alla costituzione in appello in virtù del rinvio di cui all’articolo 54, comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto, dovendosi escludere qualunque sanzione di inammissibilità della costituzione per il solo fatto della sua tardività.
Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Presidente Mainini – Rel. Morlini, con la sentenza n. 687 del 02.04.2019.