PROCEDURE ESECUTIVE: sospeso rilascio immobile ex art.103 d.l. 18/2020 fino al 31 dicembre
Pubblicato il da Dott. Danilo Sorrentino - aggiornato il
All’ordine di rilascio si applica la sospensione fino al 31 dicembre 2020, di cui all’art. 103 d.l. 18/2020, conv. dalla legge 27/20 – come modificato dall’art. 17 – bis del d.l. 34/2020, come convertito dalla legge 77/2020, seppur emesso dal Giudice dell’esecuzione.
Questo è quanto disposto dal Tribunale di Napoli, Giudice Mariarosaria Stanzione, con ordinanza del 23 novembre 2020.
Nel corso dell’esecuzione di ordine di rilascio l’Ufficiale Giudiziario ha sollevato incidente di esecuzione con riguardo al rilascio dell’immobile occupato da una debitrice esecutata, per i problemi di salute dell’occupante e per il rifiuto di lasciare il bene.
Il Giudice ha ritenuto che trattandosi di rilascio, trova applicazione la sospensione fino al 31/12/2020 di cui all’art. 103 d.l. 18/2020, conv. dalla legge 27/20 – come modificato dall’art. 17 – bis del d.l. 34/2020, come convertito dalla legge 77/2020.
Per effetto di tale norma il Tribunale ha sospeso il rilascio fino al 31/12/20, ai sensi dell’art. 103 d.l. 18/2020, disponendo che, cessata la causa di sospensione, l’Ufficiale Giudiziario provveda al rilascio con preventiva autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica per le attività di liberazione dell’immobile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2020 LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SFRATTO
RISPETTO AL TERMINE INIZIALE DEL 31 AGOSTO 2020 PREVISTO DAL DECRETO “CURA ITALIA”, LA NORMA ALLUNGA IL LASSO TEMPORALE NEL QUALE NON POSSONO ESSERE ESEGUITE PROCEDURE DI SFRATTO SIA PER MOROSITÀ CHE PER FINE LOCAZIONE
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 05.08.2020