PROCEDURA: l’intervenuto fallimento non è causa di interruzione del processo pendente in Cassazione

Pubblicato il da Dott. Massimiliano Perna

L’apertura del fallimento non determina l’interruzione del processo pendente innanzi la corte di Cassazione, atteso che il processo è dominato dall’impulso d’ufficio, per cui non trovano applicazione le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. quinta, Pres. – Rel. Ragonesi, con la sentenza n. 19119 del 28.09.2016.

Nel caso di specie, una società contribuente impugnava innanzi la Commissione tributaria provinciale competente, l’avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta sui tributi per l’anno 2007 e successivamente, a seguito del rigetto, proponeva ricorso alla Commissione regionale competente e dopo ancora ricorso per cassazione.

Nelle more la società contribuente veniva dichiarata fallita.

La Corte rilevava che l’intervenuto fallimento nel corso della pendenza del procedimento del giudizio di cassazione non comporta l’interruzione del processo.

Sul punto gli ermellini richiamavano il principio secondo cui l’intervenuta modifica dell’art. 43 legge fall. per effetto dell’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE A DI: il sopravvenuto fallimento interrompe il processo solo per la parte fallita

Il giudizio prosegue nei confronti degli altri ingiunti

Ordinanza | Tribunale di Torino, dott. Manuela Massino | 01.03.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-di-il-sopravvenuto-fallimento-interrompe-il-processo-solo-per-la-parte-fallita

FALLIMENTO: l’interruzione del processo opera di diritto

Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento

Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Paola Romana Lodolini | 06.05.2015 | n.488

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-l-interruzione-del-processo-opera-di-diritto

IL FALLIMENTO NON È CAUSA D’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO

E’ necessaria la CONOSCENZA LEGALE dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato ad operare

Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 07.03.2013 | n.5650

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/il-fallimento-non-e-causa-d-interruzione-automatica-del-processo

 

 

PROCEDURA: l’intervenuto fallimento non è causa di interruzione del processo pendente in Cassazione - Ex Parte Creditoris