PROCEDURA ESECUTIVA: la chiusura con distribuzione finale del ricavato non implica la cessazione della materia del contendere nelle opposizioni ancora in corso
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
“La chiusura della procedura esecutiva non implica automaticamente la cessazione della materia del contendere nelle opposizioni ancora in corso. Infatti, qualora una parte intraprenda un’azione volta a determinare l’arresto definitivo della procedura o, piuttosto, la necessità di rinnovare uno o più atti del processo, l’interesse alla decisione permane poiché solo in tal modo la stessa può ottenere un’adeguata tutela della propria posizione soggettiva.
Infatti, a parere della Suprema Corte, se dalla conclusione di una procedura esecutiva, giunta alla fase della distribuzione, dovesse derivare automaticamente l’inutilità di eventuali opposizioni avanzate dalle parti, si avrebbe in tal modo la negazione del diritto all’azione costituzionalmente garantito. Inoltre, in tal caso, il giudice dell’esecuzione risulterebbe investito di un’autorità superiore rispetto al giudice della cognizione, in quanto l’esito del giudizio di merito finirebbe per dipendere dall’intervenuta sospensione, o meno, della procedura esecutiva.
Ed anzi, a parere della Corte, l’eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare la riapertura del processo esecutivo già definito, proprio allorquando sia riconosciuto che l’atto oggetto di opposizione non solo era viziato ma che la sua nullità ha determinato uno sviluppo anomalo e viziato del processo esecutivo e, dunque, una sua illegittima conclusione.”
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi, con l’ordinanza n. 1042 del 16 gennaio 2025, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da un debitore, il quale ricorreva per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione ex art. 617 cpc, da lui stesso proposta, nell’ambito di due procedure esecutive (poi riunite), comminandogli, inoltre, la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Corte ha ritenuto che l’interesse permane qualora l’eventuale accoglimento dell’opposizione formale possa comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione, ove se e quando possa essere riconosciuto che l’atto oggetto di quell’opposizione sia non solo viziato, ma che, anzi, la nullità che lo colpiva abbia determinato uno sviluppo anomalo ed illegittimo del processo ed una altrettanto anomala ed illegittima conclusione di questo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCESSO ESECUTIVO: L’ESTINZIONE SI VERIFICA PER EFFETTO DELLA SOLA RINUNCIA DELL’UNICO CREDITORE
IL PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE HA NATURA MERAMENTE DICHIARATIVA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Condello | 27.02.2023 | n.5921
IL GIUDICE DEVE VERIFICARE SE LA PROCEDURA È SORRETTA DA ALTRO TITOLO IDONEO ALLA PROSECUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord dott. Alessandro Auletta | 27.03.2015 |
ESECUZIONE FORZATA: EFFETTI DELLA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO IN CAPO AL CREDITORE PROCEDENTE
LA CADUCAZIONE DEL TITOLO NON TRAVOLGE L’INTERA PROCEDURA ESECUTIVA SE VI SONO INTERVENTORI TITOLATI
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 07.01.2014 | n.61