PROCEDURA CIVILE: ove contestuale deposito ricorso per ingiunzione e notifica atto di accertamento credito, si applica criterio prevenzione
Pubblicato il da Dott. Massimiliano Perna
Se nella stessa data sono avvenuti sia il deposito del ricorso per ingiunzione da parte della società opposta, che la notifica da parte della società opponente dell’atto di citazione con cui la stessa ha chiesto una pronuncia di accertamento negativo del credito, al fine di stabilire la prevenzione fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di accertamento negativo del credito per gli effetti di cui agli artt. 643 e 39 c.p.c., occorre far riferimento alla data di compimento del primo atto processuale di impulso, ovvero alla data di iscrizione a ruolo della causa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Dott. Mauro Pietro Bernardi, con la sentenza del 25.05.2017.
Nel caso di specie, una società opposta depositava ricorso per ingiunzione di pagamento in pari data rispetto alla notifica da parte della società opponente dell’atto di citazione avente ad oggetto richiesta di accertamento negativo del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo e di risarcimento del danno patito; parte opponente, quindi, eccepiva la litispendenza, la continenza ovvero la connessione fra i due giudizi, chiedendo il riconoscimento della competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, quale giudice preventivamente adito, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato successivamente rispetto al proprio atto di citazione.
Il Tribunale di Mantova, preliminarmente, in materia di individuazione del criterio di prevenzione applicabile alla fattispecie, rammentava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il comma III dell’art. 643 c.p.c. va interpretato nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto ma che gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.
Il Giudice, rilevato che, nel caso in esame, in pari data era avvenuto sia il deposito del ricorso per ingiunzione da parte della società opposta, che la notifica da parte della società opponente dell’atto di citazione con cui la stessa aveva chiesto una pronuncia di accertamento negativo del credito e, ritenuto, in difetto di un preciso riscontro normativo, inapplicabile il criterio di anteriorità della data di udienza fissata per la trattazione, essendo lo stesso il soggetto che stabilisce sia la data di udienza della citazione relativa al giudizio di accertamento negativo del credito, che quella relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo, affermava la necessità, per determinare la prevenzione, di avere riguardo al momento del compimento del successivo primo atto di impulso processuale e cioè della iscrizione a ruolo.
Il Tribunale, orbene, ritenutosi il giudice preventivamente adito ed affermata la propria competenza, giudicava l’opposizione non fondata su prova scritta, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..