PROCEDURA CIVILE: il deposito della dichiarazione di fallimento comporta l’interruzione del giudizio

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

Il deposito in giudizio della dichiarazione di fallimento della parte processuale è sufficiente a comportare la conseguente interruzione del processo, non essendo necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito.

Questo è il principio sancito dal Consiglio di Stato, Cons. Rel. Carlo Deodato, con sentenza del 9 maggio 2016, n. 1850.

Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, rilevando che il procuratore della società appellata aveva provveduto a depositare in giudizio la dichiarazione di fallimento della sua assistita, ha ritenuto che il deposito della documentazione attestante la perdita della capacità di stare in giudizio della parte processuale fosse sufficiente a determinare la conseguente interruzione del processo senza ritenere necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore.

Sulla scorta di tale considerazione, il Consiglio di Stato ha dichiarato con sentenza l’interruzione del giudizio.

 

 

 

FALLIMENTO: L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO OPERA DI DIRITTO

IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DECORRE DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL’EVENTO

Sentenza Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Paola Romana Lodolini 06-05-2015 n.488

 

IL FALLIMENTO NON È CAUSA D’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO

È NECESSARIA LA CONOSCENZA LEGALE DELLO SPECIFICO GIUDIZIO SUL QUALE L’EFFETTO INTERRUTTIVO È DESTINATO AD OPERARE

Sentenza Cassazione civile, sezione lavoro 07-03-2013 n.5650

 

 

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