ISSN 2385-1376
Va respinta l’istanza di anonimizzazione della sentenza, formulata dalla BANCA in sede di precisazione delle conclusioni, considerato che la nozione di “interessato” attualmente contemplata dall’art. 4, lett. i), d. lgs. 196/2003 – che viene definito come “la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali” – non appare più ricomprendere le persone giuridiche rispetto alla specifica tutela richiesta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice Mariaelena Cunati con la sentenza n. 1215 del 23/07/2018.
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