PRIVACY: l’istanza di anonimizzazione ex art. 52 del d. lgs. 196/2003
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
In relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione, non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino Giudice Gabriella Ratti con la sentenza n. 84 del 10/01/2019
Il caso ha riguardato una controversia tra un intermediario ed un cliente in cui la Banca aveva proposto la richiesta di anonimizzazione.