PRECETTO: nullo in caso di omessa sottoscrizione della procura
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
L’impugnazione proposta per far dichiarare la nullità dell’atto di precetto per carenza di procura costituisce un’opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene alla regolarità formale dell’atto di precetto.
Nell’ipotesi in cui la procura inviata unitamente all’atto di precetto venga sottoscritta esclusivamente dal legale e non anche dalla parte rappresentata l’atto va considerato nullo; inoltre la costituzione in giudizio in mancanza di rinotifica dell’atto di precetto non può considerarsi sanante con la conseguenza che va dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto notificato.
Con riguardo, invece all’opposizione avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva della parte si configura come un’opposizione preventiva all’esecuzione poiché implica l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della medesima in danno dell’opponente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Miriam Iappelli, con la sentenza n. 17290 dell’8 novembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL PRECETTO NON È UN ATTO PROCESSUALE
L’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA PROCURA NON NE DETERMINA L’ILLEGITTIMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Salvatore di Lonardo | 01.09.2014 | n.12051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/il-precetto-non-e-un-atto-processuale