PRECETTO: l’omissione dell’indicazione del bene del terzo da sottoporre ad espropriazione è sanante

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PRECETTO: l’omissione dell’indicazione del bene del terzo da sottoporre ad espropriazione è sanante

Provvedimento segnalato dall’Avv. Salvatore Broccio del Foro di Agrigento

Azione esecutiva promossa nei confronti dei garanti

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l’intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

L’omissione, nell’atto di precetto, dell’indicazione del bene da sottoporre ad espropriazione non inficia ex se l’espropriazione, pur se fatta oggetto di opposizione. Consente soltanto di collegare maggiormente il precetto notificato al terzo rispetto a quello ordinario diretto al solo debitore.

Considerato che le peculiarità di forma prescritte dall’art. 603 c.p.c. rispondono alla necessità che l’intimato abbia piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti, i vizi formali che inficiano il precetto devono ritenersi sanati – in rispondenza ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire – allorquando, dalla denunciata violazione delle regole processuali il terzo datore d’ipoteca non possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole.

Traditio delle somme sul conto mutuo

Affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, è necessario verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Anche se la somma mutuata sia stata versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, attesa l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi. La successiva riconsegna allo stesso istituto di credito mutuante della stessa somma è ritenuto atto dispositivo che presuppone l’avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Giudice Giovanna Claudia Ragusa, con la sentenza n. 592 del 16 luglio 2020.

 

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