PRECETTO: il pagamento spontaneo non preclude l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cc
Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova
Deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all’esito ed in virtù di un processo esecutivo) l’adempimento dell’obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonchè quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa – in virtù del pagamento stesso – la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito; a tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità per l’intimato di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sè, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, II Sez, Pres. Frasca, Rel. Tatangelo con l’ordinanza 15963 dell’8 giugno 2021.
E’ accaduto che successivamente alla notifica di un atto di precetto fondato su vari titoli giudiziari, il debitore ha provveduto al pagamento spontaneo e successivamente ha agito con l’azione di ripetizione di indebito avanzata ai sensi dell’art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, nonché il risarcimento dei danni patiti, introducendo giudizio di merito.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di restituzione mentre la Corte di Appello l’ha rigettata, in quanto ha ritenuto che il pagamento spontaneo precludesse l’azione di ripetizione di indebito da parte del debitore.
Avverso tale decisione il debitore ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte ha distinto il principio della preclusione processuale in relazione al provvedimento giurisdizionale che definisce il processo esecutivo con la approvazione del piano di riparto dal pagamento spontaneo avvenuto a seguito dell’atto di precetto.
Infatti non si genera alcuna preclusione nemmeno se tale pagamento avvenga dopo l’inizio dell’azione esecutiva con il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo, o per il pagamento effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso.
In tutte queste ipotesi non sussiste alcuna preclusione di natura processuale alla successiva azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc, potendo il debitore, in alternativa alla opposizione a precetto, proporre una azione di accertamento negativo delle eventuali pretese manifestate dal creditore in via stragiudiziale.
Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.