PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: contenuto della dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il
Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 14597 del 9 luglio 2020.