PIGNORABILITÀ PENSIONI E STIPENDI: come cambia la disciplina con il D.L. 27/6/2015 n. 83

Pubblicato il da Avv. Antonio Arseni

Testo massima

Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 cambia la disciplina di cui agli artt. 545 e 546 cpc, in tema di pignoramento di pensioni e stipendi accreditati su conto corrente. Da tempo si aspettava l’intervento del legislatore, sollecitato da più parti, al fine di riordinare la materia del pignoramento presso terzi riguardante gli emolumenti suddetti e capace di rimediare alla storture provocate dal DL 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214. È ancora vivo il ricordo di quanti (pensionati e lavoratori) si vedevano indiscriminatamente pignorare il conto corrente dove obbligatoriamente dovevano transitare le somme superiori ad € 1.000,00, corrisposte a titolo di stipendio o pensione, e compensi comunque versati dalla Pubblica Amministrazione, ciò essendo imposto da una legge dello Stato per poter beneficiare di dette prestazioni economiche. Molti operatori del diritto non esitarono a definire perverso ed irragionevole il sistema congegnato dal legislatore del 2011 che, in nome della crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici (così il titolo della L. 214/2011), consentiva la totale apprensione dei proventi della pensione o dello stipendio, una volta confluiti sul conto corrente; ciò sulla base di una interpretazione della giurisprudenza maggioritaria secondo cui “le somme provenienti da crediti di lavoro e trattamenti pensionistici, una volta percepite dal debitore ed affluite (obbligatoriamente) sul conto corrente del medesimo perdono la loro specifica connotazione rientrando nel patrimonio dell’obbligato e liberamente aggredibili dai creditori” (v. Tribunale di Roma 24/03/2000, Tribunale di Bari 04/10/2010 e soprattutto Cass. 04/10/2010 n. 2946). L’imbarazzante situazione creatasi in virtù della legge del 2011, in cui una fonte normativa offre lo spunto per eludere (inammissibilmente) l’applicazione di altra fonte dello stesso rango, emanata evidentemente a tutela dei soggetti più deboli, coerentemente ai principi di solidarietà sociale (art. 38 Cost.), ma non in grado di  produrre i suoi effetti laddove i limiti di pignorabilità (per pensioni e stipendi) operano solo quando il pignoramento viene eseguito alla fonte (datore di lavoro od Ente Previdenziale), andava evidentemente risolta. Mette conto di rilevare, a tal riguardo, che per l’iniquità del sistema e per rimediare allo stesso, parte della giurisprudenza era ricorsa ad una interpretazione, per così dire, creativa, idonea ad evitare le conseguenze della applicazione del principio della confusione, testé ricordato, opinando  che la somma per stipendi e pensioni, confluita su un c/c bancario o postale non finisse, per questo, di perdere la sua originaria qualificazione, confondendosi  nella massa di liquidità che costituisce il credito del correntista, liberamente ed integralmente  aggredibile con il pignoramento presso terzi. In questo senso, vedasi Tribunale di  Savona 2.1.14, Tribunale di Sulmona  20.03.13 e da ultimo l’inedita Tribunale di Civitavecchia, in composizione Collegiale, ordinanza 11.3.2015, i quali hanno affermato doversi ritenere  la permanenza della natura privilegiata del rateo pensionistico, anche quando la relativa somma venga depositata su un conto corrente o libretto bancario, ricorrendo le seguenti due condizioni: 1) la natura del credito deve essere  immediatamente riconoscibile per denominazione ed importo: 2) all’attivo non vi siano voci diverse dall’accredito della pensione o prelievi subito dopo il deposito della somma. Sarebbe invero irragionevole, secondo detta giurisprudenza, che un conto corrente alimentato solo da ratei pensionistici (ad esempio) possa mutare la natura assistenziale della somma versata soprattutto dopo la legge 214/2011 che ha imposto anche ai pensionati di avere un conto corrente ove accreditare  la pensione per importi superiori ad euro 1.000,00. I cennati tentativi della giurisprudenza di merito di ovviare all’inconveniente sono stati, da ultimo, purtroppo vanificati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15.5.2015 n. 85 (già commentata in questa Rivista il 25.5.15), adottata su eccezione di incostituzionalità  della citata legge,  formulata dal Tribunale di Lecce, in relazione agli art. 3 e 38 Cost. , reputata inammissibile perché il Giudice rimettente era incorso in errore nella individuazione delle norme censurate. Purtuttavia è stata importante la presa di posizione dell’Alta Corte laddove ha ricordato che “se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato  alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, della impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensioni, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato“, e soprattutto laddove ha riconosciuto che “in tale contesto, la individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata  alla discrezionalità del Legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell’art 38 Cost.“. Quello che appare un serio monito al Legislatore ha prodotto i suoi frutti, attraverso il D.L. 27.6.15 n 83.  Con esso  gli art. 545 e 546 c.p.c. sono stati opportunamente aggiornati in ossequio alle indicazioni della Corte Costituzionale ed a seguito delle sollecitazioni degli operatori del diritto, prevedendosi la presente disciplina.

A) Le somme da chiunque dovute (e, quindi, non ancora pagate), a titolo di pensione, di indennità pensionistiche e gli assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumento della metà. Tale limite, che appare rappresentare il minimo vitale per il soggetto debitore, è pari ad euro 672,76, calcolati sulla base dell’assegno sociale (indicato dall’INPS con circolare 1 del 9.1.15. in Euro 448,71 mensili) aumentato del 50%. La parte eccedente tale limite è pignorabile nei limiti di cui allo stesso art. 545  c.p.c., comma 3 ( autorizzazione del Presidente del Tribunale o giudice delegato per crediti alimentari), comma 4 (1/5  per i crediti tributari a favore dello Stato, delle Province e dei Comuni e per ogni altro credito), comma 5 ( non oltre la metà delle somme predette in cassoni concorso delle cause indicate) salvo quelli previsti da speciali disposizioni. B) Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle  dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità pensionistiche o assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate (è questa la novità più importante, prevista per ovviare agli inconvenienti succitati), per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (quindi oltre euro 1.345,53), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Nel caso invece in cui esso ha luogo in data coincidente con il pignoramento o successiva, dette somme potranno essere pignorate nei limiti  di cui agli indicati commi 3, 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c.. Con una opportuna precisazione, è previsto che l’inosservanza ed il superamento dei predetti divieti e limiti comporta la parziale inefficacia del pignoramento, rilevabile di ufficio dal Giudice il quale, quindi, procederà alla assegnazione della somma pignorata in misura corrispondente a quella che tenga conto dei divieti delle limitazioni previste dalla norma.

A completamento della  suddetta disciplina ed attraverso una norma di coordinamento è stato aggiunto al primo comma dell’art. 546 c.p.c., (che indica quali sono  gli obblighi del terzo pignorato, sostanzialmente quelli di custodia rispetto alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo precettato, aumentato della metà), un intero periodo in cui si precisa che gli obblighi custodiali del terzo pignorato ( sostanzialmente riconducibili alla indisponibilità degli importi pignorati salvo provvedimento del Giudice della Esecuzione) sono rapportati  alla misura della somma pignorabile in ragione del limiti e divieti previsti dal precedente art. 545cpc.. Questi, nel dettaglio, gli interventi sulle disposizioni codicistiche operati dal D.L. n. 83/2015.                                                                                                                                l) All’articolo 545 c.p.c. sono aggiunti i seguenti commi:  “Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione, di  indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile  nei  limiti  previsti  dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali  disposizioni  di legge.  Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data  anteriore al  pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla   data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.  L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio“.      m) All’articolo 546,  primo  comma, è aggiunto il seguente periodo:  “Nel caso di accredito su conto bancario o  postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di  lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che  tengono  luogo  di  pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore  al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge“. 

Testo del provvedimento

PIGNORABILITÀ PENSIONI E STIPENDI: come cambia la disciplina con il D.L. 27/6/2015 n. 83 - Ex Parte Creditoris