PIANO DI RIMBORSO CON RATA FISSA COSTANTE: non vi è anatocismo
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Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, con sentenza n. 837 pubblicata il 26 giugno 2020.