PIANO DEL CONSUMATORE: non può giovarsene il debitore sovraindebitatosi con colpa grave
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima della novella di cui all’art. 4 ter d.l. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020), l’art. 12 bis della legge n. 3/2012 prevedeva la necessità per il giudice di verificare che il consumatore non avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cd. verifica di meritevolezza).
In seguito alla citata novella il presupposto ostativo all’accoglimento della domanda non è più la colpa semplice, ma la colpa grave del debitore, divenendo presupposto di ammissibilità del c.d. piano del consumatore (art. 7 co. 2 4 lett d. ter).
Si configura un’ipotesi di colpa grave del debitore quando questi non presti la dovuta attenzione nel momento in cui assume le obbligazioni, specie quando agisca nella piena consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Gennaro Beatrice, con il decreto del 26 novembre 2021.
Nel caso di specie, un consumatore – deducendo di essersi trovato in una situazione di “sovraindebitamento” – proponeva ricorso al Tribunale di Nola per ottenere l’omologazione del piano di rientro redatto al fine di soddisfare i propri creditori e di liberarsi dalle obbligazioni assunte nei confronti di questi ultimi.
Si costituivano alcuni dei creditori, i quali chiedevano il rigetto della proposta, in quanto ritenevano che non sussistessero i requisiti oggettivi di ammissibilità della domanda.
Il Giudice, analizzata la documentazione in atti e vista la ricostruzione in fatto operata dal debitore, constatava l’effettiva sussistenza di una situazione di sovraindebitamento, così come configurata all’art. 6, comma 4, lett. A della L. 3/2012.
Parimenti, però, lo stesso giudicante rilevava anche come il “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile” fosse ascrivibile al comportamento tenuto dal consumatore, il quale, con colpa grave, aveva negli anni aggravato la propria condizione economica e neppure aveva fornito oggettivo riscontro delle spese asseritamente sostenute per motivi di salute psico-fisica.
Né il debitore dimostrava che l’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni era derivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili.
Pertanto, il Giudice rigettava il ricorso e nulla disponeva in merito alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: per l’omologazione va dimostrato l’effettivo sovraindebitamento
Deve sussistere un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 20.07.2021 |
PIANO DEL CONSUMATORE: i crediti prelatizi vanno pagati entro l’anno a partire dall’omologazione
Il termine può essere superiore se il titolare del privilegio ha diritto di voto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo | 10.05.2022 |
SOVRAINDEBITAMENTO: gli effetti della violazione del merito creditizio del debitore
Il finanziatore-creditore non potrà avanzare contestazioni sul piano del consumatore
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. Petruzziello – Rel. Magliulo | 21.04.2021 |