ORDINE ESIBIZIONE: l’omessa reiterazione della richiesta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma cpc comporta la rinuncia tacita
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L’omessa reiterazione della richiesta di ordine di esibizione all’interno della memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto n. 2 cpc è da considerarsi come oggetto di rinuncia tacita.
La richiesta di ordine di esibizione nella terza memoria ex art. 183, comma sesto, cpc, è inammissibile non trattandosi di “prova contraria”.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini con la sentenza n.1484 del 27.05.2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NO AL RINVIO PER RELATIONEM
Ordinanza | Corte di Appello di Catanzaro, Sez. III Civ., Pres. Majore – Rel. Ermini | 02.03.2020
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
ISTANZE ISTRUTTORIE: OBBLIGO DI REITERAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
L’ISTANZA NON ACCOLTA E NON RIPROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI SI INTENDE TACITAMENTE RINUNCIATA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 23.03.2012 | n.10748
ISTANZE ISTRUTTORIE: OBBLIGO DI REITERAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
L’ISTANZA NON ACCOLTA E NON RIPROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI SI INTENDE TACITAMENTE RINUNCIATA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 23.03.2012 | n.1074