ORDINE DI LIBERAZIONE: anche il Giudice Delegato può utilizzare lo strumento previsto dall’art. 2923 comma 3 cc

Pubblicato il da Avv. Giorgia Viola

Testo massima

Il Giudice Delegato, al pari del Giudice dell’Esecuzione, avendo margine di discrezionalità nella scelta della adozione del provvedimento di cui all’art. 560 comma 3 cpc, può valutare l’opportunità o meno della sua emissione alla luce di una corretta valutazione della esistenza di titoli opponibili ad opera di terzi alla concreta attuazione del rilascio.
Tale valutazione non impedisce al terzo di proporre opposizione ex art. 615 cpc contro l’esecuzione per rilascio ordinata ex art. 560 comma 3 cpc dal Giudice Delegato, sul presupposto della prevalenza del proprio titolo di godimento ai sensi dell’art. 2923 comma 1 cc e non vincola né il Giudice dell’Esecuzione che debba decidere sulla istanza di sospensiva contestuale all’opposizione né il Giudice Unico che debba pronunciare sentenza sul merito dell’opposizione, perché il procedimento di esecuzione per rilascio di immobile costituisce un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo per il rilascio (nel caso di specie la procedura concorsuale, ma lo stesso vale quando, per es., l’ordine di liberazione sia stato emesso dal Giudice dell’Esecuzione della espropriazione immobiliare o in generale per il titolo esecutivo emesso da qualunque Giudice, il quale non decide della opponibilità o meno dei titoli vantati da terzi).
In altri termini, la questione dell’iniquità del prezzo della locazione e la sua inopponibilità deve essere necessariamente valutata ex novo nel contesto dell’esecuzione per rilascio di immobile dal Giudice dell’Esecuzione investito della relativa questione tramite l’opposizione.  Così si è pronunziato il Giudice dell’Esecuzione, dr. Felice Pizzi, rigettando la richiesta di sospensione formulata nell’ambito dell’opposizione ex art. 615 cpc, proposta avverso l’ordine di rilascio emesso dal Giudice Delegato in relazione all’immobile condotto in locazione, in forza di contratto avente data certa anteriore alla declaratoria di fallimento nel quale era stato pattuito un canone vile. In particolare, l’opponente aveva eccepito che il curatore non poteva esercitare il diritto di recesso, ritenendo che la fattispecie, di cui all’art. 2923 comma 3 cc, fosse rimedio esercitabile esclusivamente all’aggiudicatario dell’immobile locato nell’ambito di un’esecuzione individuale e sempre che venisse provata la sproporzione richiesta e che, comunque, quand’anche si fosse voluto ritenere il curatore legittimato a tale rimedio, ciò sarebbe potuto avvenire solo previo accertamento giudiziale della ricorrenza della sproporzione non assumibile dal Giudice Delegato. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale ha statuito che, come già ritenuto dal Giudice Delegato al momento dell’emissione dell’ordine di liberazione ex art. 560 comma 3 cpc, che lo strumento previsto dall’art. 2923 comma 3 cc, dettato per l’esecuzione forzata ed  utilizzabile ogni qualvolta l’interessato dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo o quello risultante da precedenti locazioni, è applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito (cfr. sez. I, sentenza n. 17735 del 30/7/2009). Il principio espresso è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, analogamente a quanto previsto in tema di pignoramento, la locazione ultranovennale non trascritta non è opponibile, ancorchè il contratto sia regolarmente registrato, al curatore fallimentare del locatore in ragione dell’effetto dello spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, che determina il subentro ope legis del curatore nel contratto nei soli limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori (cfr. Cass. Sez. 3 sentenza n. 5792 del 13/3/2014). Non è necessario, inoltre, secondo il Tribunale, il preventivo accertamento giudiziale sull’iniquità del prezzo della locazione e tanto perché il Giudice delegato, al pari del Giudice dell’Esecuzione, può valutare l’opportunità o meno della sua emissione alla luce di una corretta valutazione dell’esistenza di titoli opponibili ad opera dei terzi alla concreta attuazione del rilascio. Non va, infatti, confuso il profilo attinente alla facoltà di emettere il provvedimento di rilascio immediatamente esecutivo con quello relativo alla sua attuazione forzata in concreto, con la conseguenza che la valutazione del Giudice in ordine all’inopponibilità del titolo vantato non impedisce al terzo di proporre l’opposizione ex art. 615 cpc contro l’esecuzione per rilascio ordinata ex art. 560 cpc, nel corso del quale deve essere valutata ex novo la questione dell’iniquità del prezzo della locazione.

Testo del provvedimento

ORDINE DI LIBERAZIONE: anche il Giudice Delegato può utilizzare lo strumento previsto dall’art. 2923 comma 3 cc - Ex Parte Creditoris