ORDINE DI ESIBIZIONE: non è suscettibile di esecuzione coattiva

Pubblicato il da Redazione

Testo massima

L’ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura civile disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata. Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Grazia Maria Crucitti, nell’ambito di un’azione di ripetizione di indebito, in tema di ordine di esibizione dei contratti ed estratti conto impartito alla banca. In particolare, ordinata alla banca convenuta l’esibizione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto, ritenuti indispensabili ai fini della decisione e non avendo la stessa ottemperato a tale ordine, il Tribunale ha espresso un principio, quello per cui l’ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, né ad iniziativa della parte interessata. Il Tribunale di Reggio Calabria ha precisato inoltre che, il C.T.U. non può estendere la sua indagine a documenti che non siano stati prodotti in giudizio, pertanto non sono analizzabili i documenti non acquisiti al processo, tranne che l’esistenza degli stessi non possa essere rilevata da elementi forniti dalle parti o desumibili dall’indagine tecnica. 

Testo del provvedimento

ORDINE DI ESIBIZIONE: non è suscettibile di esecuzione coattiva - Ex Parte Creditoris