ORDINANZA ISTRUTTORIA EMESSA FUORI UDIENZA EX ART.176 c. 2 cpc: la mancata comunicazione del deposito al difensore della parte costituita ne determina la nullità
Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno
In tema di contenzioso civile, la mancata comunicazione al difensore della parte costituita del deposito dell’ordinanza istruttoria emessa fuori udienza determina, a norma dell’art. 176, comma 2, c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità del provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Tale nullità presuppone che la mancata comunicazione abbia impedito concretamente al difensore di adempiere agli obblighi processuali inerenti alla prosecuzione del giudizio. L’onere di vigilare presso la cancelleria per acquisire notizia delle vicende processuali non è in capo al difensore in caso di mancata comunicazione di ordinanze istruttorie assunte fuori udienza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Guizzi, con la sentenza n. 32724 del 16 dicembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE ORDINANZE PRONUNCIATE ALL’ESITO DELLA MEDESIMA SI INTENDONO RESE “FUORI UDIENZA” E VANNO COMUNICATE DALLA CANCELLERIA
Ordinanza | Cass. civ. Pres. Acierno – Rel. Amatore | 18.05.2023 | n.13735