OPPOSIZIONE EX ART.98 LF: la tempestività del ricorso è data dal deposito dello stesso

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco - aggiornato il

Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Nei procedimenti regolati dalla L. Fall., art. 99, la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n.1236 del 2019, ha ancora una volta le conseguenze della mancata notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nel caso di specie, il creditore, ricorrente in sede di opposizione ex art.98 Lf, si vedeva rigettato il proprio ricorso per avere omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza.

Venivano pertanto aditi gli ermellini, lamentando il diritto a vedersi assegnato un nuovo termine per la notificazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di doglianza rinviando al Tribunale in diversa composizione collegiale.

Gli ermellini hanno così ribadito e confermato il principio di diritto, da definirsi ormai consolidato (cfr ex multis Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018), per cui l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal Giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (sul punto si richiamano le precedente pronunce delle Sezioni Unite che si erano espresse in tale senso cfr. SS. UU. nn. 25494/2009; 38439/2012; 25215/2013; 19018/2014).

Invero, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 legge fallimentare la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.

 

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