OPPOSIZIONE ESECUZIONE: presenta una struttura bifasica temperata

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

OPPOSIZIONE ESECUZIONE: presenta una struttura bifasica temperata

Il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è caratterizzato da una struttura bifasica, che presenta netta cesura tra la prima e la seconda fase del procedimento, l’una necessaria avanti al giudice dell’esecuzione e regolata dalle norme sul procedimento camerale, l’altra meramente eventuale avanti al giudice del merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione.

 Ne deriva così non già un giudizio a struttura bifasica avente natura unitaria, ma piuttosto, una struttura bifasica “temperata”, ossia costituita da una fase sommaria certamente indispensabile all’introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza, e dunque l’unitarietà, del successivo giudizio di merito di cui all’art. 616 c.p.c., il quale inizierebbe a decorrere solo al momento della notificazione della citazione (o del deposito del ricorso in ipotesi di applicazione del rito del lavoro) ed il cui avvio, meramente eventuale, sarebbe in ogni caso rimesso all’iniziativa della “parte interessata”, non necessariamente coincidente con l’originario soggetto opponente

Questi i principi ribaditi da Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi nella sentenza n. 948 del 06/10/2021.

E invero, nel caso di specie, la fase sommaria dell’opposizione era stata promossa conro il creditore originario, ma il successivo giudizio di merito avrebbe dovuto essere incardinato nei confronti dell’attuale titolare del credito, in seguito alla cessione dello stesso.

Al massimo la attrice avrebbe potuto contestare la legittimità della successione nel diritto di credito, chiamando in causa il cedente, oltre al cessionario.

Tuttavia, avendo la debitrice avviato il giudizio nei confronti del solo creditore originario, il Tribunale dichiarava difetto di legittimazione attiva in capo alla banca convenuta e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.

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