OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO: non si applica la norma sul “raddoppio del contributo unificato”

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO: non si applica la norma sul “raddoppio del contributo unificato”

L’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica. Non si pone, pertanto, rispetto ad essa, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Crolla, con l’ordinanza n. 35254 del 18 dicembre 2023.

La ricorrente denunciava violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la norma sul “raddoppio del contributo unificato” si applicasse anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, in quanto l’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, “non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica. Non si pone, pertanto, rispetto ad essa, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo.

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo; cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiarato non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: HA NATURA IMPUGNATORIA ED È RETTA DAL PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DOMANDA

NON SI CONFIGURA QUALE APPELLO E NON PRODUCE EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO

Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Di Virgilio | 10.06.2015 | n.1204

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-stato-passivo-ha-natura-impugnatoria-ed-e-retta-dal-principio-di-immutabilita-domanda

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

SI TRATTA DI UN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE, AUTONOMAMENTE DISCIPLINATO DALLA L. FALL., ARTT. 98 E 99

Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Caiazzo | 25.02.2020 | n.4952

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-stato-passivo-ammissibile-la-produzione-di-nuovi-documenti

 

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