OPPOSIZIONE A FALLIMENTO: l’onorario dell’avvocato è di valore indeterminato
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Testo massima
L’onorario non può essere parametrato al passivo fallimentare nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo applicabile in via analogica l’art.17 cpc. La Cassazione, con sentenza n.1346 del 21/01/2013, uniformandosi alle Sezioni Unite (n.16300/2007) ha precisato che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art.10 cpc, deve considerarsi indeterminabile. Invero, la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione. Gli ermellini precisano inoltre come detto “insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto“.Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILEha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16658/2006 proposto da:
M.A.; CONTRORICORRENTE contro CURATELA DEL FALLIMENTO IMPRESA M.A.; INTIMATAavverso la sentenza n. 265/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza in data 13 maggio 2005, la Corte d’appello di Ancona confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli in data 21 dicembre 2000 aveva revocato la sentenza di risoluzione del concordato preventivo e dichiarato il fallimento dell’ingegner M.A.. La corte pose le spese del giudizio d’appello a carico della curatela fallimentare, e liquidò gli onorari Euro 3.600,00. 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.A., con un atto affidato a un unico motivo, notificato il giorno 13 maggio 2006. Il fallimento non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE3. Con il ricorso si denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994 e dei successivi decreti in tema di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali. Il ricorrente assume che il valore della causa, che è di revoca della risoluzione del concordato preventivo, è di Euro 2.000.000,00, come risulterebbe dallo stato attivo e passivo; e chiede il riconoscimento degli onorari per studio della controversia, consultazioni con il cliente, comparsa conclusionale, e replica, per un totale di Euro 16.500,00. 4. Il motivo è infondato. Esso si fonda su un errato criterio di calcolo del valore della causa, di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo e alla conseguente dichiarazione del fallimento del debitore. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Sez. un. 24 luglio 2007 n. 16300). L’insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto. 5. In conclusione il ricorso è rigettato. In mancanza di difese del fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese. PQM La Corte rigetta il ricorso.