OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: la sentenza va trasmessa al P.M. in sede perché valuti se chiedere il fallimento
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il
“Dagli atti di causa emerge l’insolvenza di società s.r.l., debitrice dell’importo di €. 202.518,85, ben superiore all’indebitamento minimo di €. 30.000,00 rilevante ex art. 15 L.F., e pertanto ex art. 7 L.F. n. 2 copia del presente provvedimento va trasmessa al P.M. in sede perché valuti se chiederne il fallimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
dichiara estromessa dal presente giudizio Banca;
rigetta integralmente l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/2018;
condanna cliente e società s.r.l., in solido, al rimborso delle spese di lite nei confronti di società che liquida in €. 13.430,00 oltre maggiorazione spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone ex art. 7 L.F. la trasmissione di copia del presente provvedimento al P.M. in sede perché valuti se chiedere il fallimento di società s.r.l.”
Questa è parte della motivazione espressa nella sentenza n. 267 del 20.3.2021 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice Giacomo Lucente.