OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: è il debitore-ingiunto che deve attivare la procedura di mediazione
Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese
L’onere di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell’azione, fra le altre, anche in materia bancaria, è da rinvenirsi in capo all’attore-opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l’annullamento del decreto emesso a favore dell’istituto di credito nella procedura monitoria.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 28 giugno 2016.
Nel caso di specie, il debitore proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo col quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di un istituto di credito, della somma dovuta in virtù di fideiussioni omnibus dallo stesso rilasciate a favore della debitrice principale.
Si costituiva in giudizio la banca contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, concedeva il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda per l’avvio di detta procedura, che restava senza esito.
Pertanto, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell’azione, fra le altre, anche in materia bancaria, il Tribunale dichiarava il procedimento di opposizione improcedibile e confermava e rendeva esecutivo il decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente alle spese.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la suddetta procedura è da rinvenirsi in capo all’attore-opponente il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del presente procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l’annullamento del decreto emesso a favore dall’istituto di credito nella procedura monitoria, come affermato dalla recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, 03.12.2015, sent. n. 24629.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO.
Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO
IL MANCATO AVVIO DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EFFETTI DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone | 05.06.2015 | n.1502