OPPOSIZIONE A D.I.: l’opponente ha l’onere di contestare tempestivamente l’esistenza del debito

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il

OPPOSIZIONE A D.I.: l’opponente ha l’onere di contestare tempestivamente l’esistenza del debito

LA MASSIMA 

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme erogate a titolo di finanziamento e/o anticipo su fatture, l’opponente ha l’onere di contestare tempestivamente l’esistenza del debito portato dal decreto ingiuntivo allegando fatti impeditivi o estintivi dello stesso, non essendo sufficiente, allo scopo, sollevare doglianze in ordine ad accessori quali interessi o commissioni.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene con la sentenza n.1707 del 27 ottobre 2020.

IL CASO

In data 13/3/2018 veniva emesso dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo per il pagamento, in favore della Banca della somma di Euro 1.827.171,65, dovuta a titolo di debito residuo in conto capitale di finanziamenti chirografari e anticipazioni su fatture.

Avverso detto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione sulla base, tra gli altri, di motivi fondati sulla presunta illegittima applicazione di interessi (anche anatocistici) e commissioni. Solo in sede di comparsa conclusionale – e limitatamente alle operazioni di anticipo su fatture – gli opponenti sollevavano una contestazione in merito alla mancanza di prova circa l’erogazione delle somme a titolo di anticipazione su fatture.

Il Giudice, rilevata la tardività di tale ultima difesa e osservato che il decreto ingiuntivo opposto riguardasse esclusivamente la restituzione del capitale, nonché come nessuna delle doglianze tempestivamente portate in atto di opposizione attenesse a fatti estintivi o impeditivi del debito indicato nel decreto ingiuntivo opposto, riguardando esclusivamente gli accessori (interessi e commissioni), concludeva per la conferma del medesimo provvedimento monitorio, atteso che la mancata, specifica e tempestiva contestazione del fatto storico relativo all’avvenuta erogazione delle somme aveva consentito, una volta per tutte, il consolidarsi di un accertamento definitivo sul punto.

IL COMMENTO

Tale soluzione deve ritenersi condivisibile, conformemente al principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c.

Alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tracciato nel solco della Sentenza delle SS.UU. n. 761/2002, infatti, laddove non vengano tempestivamente contestati dal debitore i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la sussistenza e l’ammontare del credito devono ritenersi fatti pacifici, come tali esclusi dall’onere della prova a carico del creditore, che sarà, dunque, esonerato dal provarli e il giudice vincolato a ritenerli accertati, dovendosi ritenere inammissibili le contestazioni tardive dello stesso fatto.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: 

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