OPERAZIONI BANCARIE CD. BACIATE: la violazione del divieto di assistenza finanziaria

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OPERAZIONI BANCARIE CD. BACIATE: la violazione del divieto di assistenza finanziaria

La disciplina relativa all’assistenza finanziaria funzionale all’acquisto di azioni (art. 2358 cc) è applicabile anche alle società cooperative, perché la sua ratio impone un giudizio positivo in merito alla compatibilità ex art. 2519.1 cc.

Nel quadro delle operazioni bancarie c.d. baciate, la violazione del divieto di assistenza finanziaria per mancanza della preventiva autorizzazione assembleare non integra una fattispecie di nullità, ma di inefficacia per violazione di un limite legale al potere rappresentativo degli amministratori; infatti l’art. 2358 cc non vieta l’assistenza finanziaria in sé – come accadeva nella versione precedente il d.lgs. n. 142/2008 – ma la sottopone a determinate condizioni, la prima delle quali è l’autorizzazione assembleare.

Le azioni di accertamento dirette soltanto a paralizzare la pretesa creditoria della banca in liquidazione coatta amministrativa non sono improcedibili ai sensi dell’art. 83, d.lgs. n. 385/1993 (TUB), dovendosi rispettare i valori costituzionali (art. 24 Cost.) inerenti al requisito della fungibilità dei mezzi di tutela.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Treviso, Giudice Lucio Munaro, con la sentenza n. 1344 del 13 gennaio 2021.

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